Il diritto dei minori all'identità e alla famiglia
La Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tenendo conto delle differenze culturali e politiche di ogni Paese del mondo, aiuta gli Stati firmatari – oltre 190 – a garantire il riconoscimento e il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo. È stata adottata il 20 novembre del 1989 ed è entrata nel patrimonio giuridico degli Stati che l’hanno ratificata.
Tra i tantissimi articoli di cui è composta, possiamo qui considerare la prima parte dell’articolo 8, che indica l’obbligo giuridico per ogni Stato ad impegnarsi a rispettare i diritti dei minori di preservare la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e le relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze legali.
In questo articolo gli autori del documento seguono una dinamica che va da un contesto molto ampio – come quello dell’identità e della nazionalità – fino a restringere il campo alla vita e a alle relazioni familiari.
Il diritto a costruire la propria vita e a svilupparsi nella propria nazione è inalienabile per ogni persona umana, specie per i minori che devono poter essere protetti e assistiti nel caso in cui tali diritti vengano violati. Pertanto, si riconosce loro il diritto ad avere un’identità, cioè ad appartenere ad una data realtà – la nazione – a sentirsi protetti da essa e a poter crescere nonché coltivare una vita sana all’interno di tale spazio.
Centrale è la famiglia – cellula della società – prima fonte di protezione e sviluppo della persona umana e dalla quale non è possibile prescindere. In essa il minore conosce se stesso e coltiva le sue relazioni al fine di fare il suo ingresso nella società della quale potrà sentirsi parte integrante.
Angela Rinaldi
CCP Research Assistant